La legge
prevede l'esenzione dal pagamento della Imposta Provinciale di
Trascrizione (I.P.T.) per le cessioni dei veicoli destinati alla
mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi. L'esenzione IPT
riguarda le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli
autoveicoli per trasporti specifici, le motocarrozzette, i motoveicoli per
trasporto promiscuo, i motoveicoli per trasporti specifici, con limitazione
di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i
veicoli diesel.
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili
sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al
portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona
intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente
a suo carico.
Sono
previste tre tipologie di esenzione:
1)
Disabilità con patologia che comporta ridotte
o impedite capacità motorie permanenti.
Il disabile deve essere stato riconosciuto
portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta
ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere
necessariamente dotato di adattamento tecnico o di cambio automatico
risultanti dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia
solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il
disabile in condizione di accedervi. A titolo esemplificativo, l'adattamento
tecnico può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio
sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile
scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del
disabile nell'abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso
sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello
scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l'esenzione è
concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e
l'adattamento stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione che riporta la presenza dell'adattamento
tecnico o del cambio automatico;
- Copia della prescrizione di cambio automatico o fotocopia della patente
che riporta tale prescrizione (solo in caso di veicolo dotato di cambio
automatico);
- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che
riconoscono:
a) lo stato di handicap (L.104/92) o di invalidità,
b) l'affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie
permanenti.
- Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione
che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del
veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di
handicap/invalido).
2)
Disabilità con patologia o con pluriamputazioni che comportano limitazione
grave e permanente della deambulazione
Il disabile
deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di
gravità, affetto da una patologia o da pluriamputazioni che comportano una
limitazione grave e permanente della deambulazione.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può non essere dotato
di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione;
- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che
riconoscono:
a) lo stato di handicap (L. 104/92) o di invalidità,
b) l'affezione da patologia o da pluriamputazioni che comportano una
limitazione grave e permanente della deambulazione,
c) la situazione di accertata gravità.
- Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione
che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del
veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di
handicap/invalido).
3)
Disabilità mentale o psichica
Il disabile
deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di
gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento
della indennità di accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può non essere dotato
di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
- Copia della carta di circolazione;
- Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che
riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) la disabilità di tipo mentale o psichico,
c) la situazione di accertata gravità,
d) il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
- Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione
che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del
veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di
handicap/invalido).
N.B. Il
beneficio non si estende ad altre tipologie di handicap/invalidità che non
rientrino in quelle citate ai punti 1), 2) e 3).
Allegata la
tabella IPT