Con una risoluzione pubblicata nei
primi giorni di agosto, l’Agenzia delle entrate ha esteso l’agevolazione
prevista per l’acquisto di una vettura da parte di persone disabili anche
agli accessori auto, ritenendo che siano parte integrante del veicolo.
Agevolazione Iva del 4% estesa anche agli optional di una vettura acquistata
da una persona disabile. E’ questo quanto stabilito dall’Agenzia delle
entrate con la risoluzione dell’8 agosto n.117, in risposta alle richieste
delle associazioni delle persone con disabilità.
“L'optional acquistato
contestualmente all'autovettura – si legge nel documento - è parte
integrante della stessa e, conseguentemente, fruisce dell'applicazione della
medesima aliquota Iva”.
Le agevolazioni fiscali, che
in un primo tempo erano state previste solo per le persone disabili, munite
di una patente speciale, con la legge 27 di dicembre 1997 n.449 erano state
estese alle persone con minorazioni fisiche, anche prive del documento, e ai
loro familiari, dei quali risultavano a carico.
Più tardi, con l'articolo 50,
comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l’agevolazione veniva estesa
ai beni e ai servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento.
Un ulteriore passo avanti è
stato fatto con la legge 23 dicembre 2000, in cui si prevedeva uno sgravio
anche per chi ha disabilità psichiche o mentali, riconosciute di gravità
tale da richiedere l’accompagnamento e per gli invalidi con pluriminorazioni,
a prescindere dall’adattamento del veicolo.
Le agevolazioni Iva al 4% sono
enumerate nella tabella A allegata al Dpr n. 633/1972 n. 31.
Tale disposizione prevede
l'aliquota agevolata, oltre che per i motoveicoli di cui all'articolo 53,
comma 1, lettere b), c) e f) del Dlgs 285/1992, anche per gli autoveicoli di
cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e f) dello stesso decreto, di
cilindrata fino a 2000 c.c. se con motore a benzina e fino a 2800 c.c. se
con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei
soggetti di cui all'articolo 3 della legge n.104/1992(1), con ridotte o
impedite capacità motorie permanenti, ceduti a detti soggetti o ai familiari
di cui essi sono fiscalmente a carico.
L'aliquota agevolata è
disposta, inoltre, per gli autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a),
c) e f), sino alle medesime cilindrate, ceduti a non vedenti e a soggetti
sordomuti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
Sulla questione
dell’estensione dell’agevolazione anche agli accessori auto che comportano
una maggiorazione del prezzo del modello base della vettura, l’Agenzia delle
entrate ha specificato nel documento che “Ai fini dell'applicazione
dell'aliquota agevolata del 4 per cento, non possa essere introdotta alcuna
differenziazione basata sulle caratteristiche oggettive del modello di
autovettura acquistabile dal portatore di handicap, atteso che la norma, la
quale prevede la fruizione della detrazione una sola volta in un periodo di
quattro anni (salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico
risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato), sul piano oggettivo,
fatta eccezione, per la cilindrata (2000 c.c. per i motori a benzina e 2800
c.c. per i motori a diesel) non pone alcun limite all'agevolazione stessa
dipendente dalle caratteristiche tecniche del modello”.