IVA AL 4% ANCHE PER GLI OPTIONAL AUTO
 
Con una risoluzione pubblicata nei primi giorni di agosto, l’Agenzia delle entrate ha esteso l’agevolazione prevista per l’acquisto di una vettura da parte di persone disabili anche agli accessori auto, ritenendo che siano parte integrante del veicolo. 

Agevolazione Iva del 4% estesa anche agli optional di una vettura acquistata da una persona disabile. E’ questo quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione dell’8 agosto n.117, in risposta alle richieste delle associazioni delle persone con disabilità.

“L'optional acquistato contestualmente all'autovettura – si legge nel documento - è parte integrante della stessa e, conseguentemente, fruisce dell'applicazione della medesima aliquota Iva”.

 

Le agevolazioni fiscali, che in un primo tempo erano state previste solo per le persone disabili, munite di una patente speciale, con la legge 27 di dicembre 1997 n.449 erano state estese alle persone con minorazioni fisiche, anche prive del documento, e ai loro familiari, dei quali risultavano a carico.

Più tardi, con l'articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l’agevolazione veniva estesa ai beni e ai servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento.

Un ulteriore passo avanti è stato fatto con la legge 23 dicembre 2000, in cui si prevedeva uno sgravio anche per chi ha disabilità psichiche o mentali, riconosciute di gravità tale da richiedere l’accompagnamento e per gli invalidi con pluriminorazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.

 

Le agevolazioni Iva al 4% sono enumerate nella tabella A allegata al Dpr n. 633/1972 n. 31.

Tale disposizione prevede l'aliquota agevolata, oltre che per i motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) e f) del Dlgs 285/1992, anche per gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e f) dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 c.c. se con motore a benzina e fino a 2800 c.c. se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge n.104/1992(1), con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti a detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

L'aliquota agevolata è disposta, inoltre, per gli autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a), c) e f), sino alle medesime cilindrate, ceduti a non vedenti e a soggetti sordomuti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

 

Sulla questione dell’estensione dell’agevolazione anche agli accessori auto che comportano una maggiorazione del prezzo del modello base della vettura, l’Agenzia delle entrate ha specificato nel documento che “Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento, non possa essere introdotta alcuna differenziazione basata sulle caratteristiche oggettive del modello di autovettura acquistabile dal portatore di handicap, atteso che la norma, la quale prevede la fruizione della detrazione una sola volta in un periodo di quattro anni (salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato), sul piano oggettivo, fatta eccezione, per la cilindrata (2000 c.c. per i motori a benzina e 2800 c.c. per i motori a diesel) non pone alcun limite all'agevolazione stessa dipendente dalle caratteristiche tecniche del modello”.