Sono ammesse alla detrazione
del 19% nella dichiarazione dei redditi:
- le spese mediche a quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave o permanente invalidità o menomazione.
- le spese sostenute per l'acquisto di sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e la possibilità
di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti da una Commissione
Medica (sordomutismo, invalidità civile) o comunque riconosciuti tali ai
sensi dell'art. 3 della L. 104/92 (vedi certificazione di handicap). Sono
tali le spese sostenute per l'acquisto di: fax, modem, computer, telefono
cellulare SMS
- le spese sostenute per l'acquisto di un'auto. Questa
cifra va sottratta dall'imposta lorda che per quell'anno si deve all'erario
a può essere suddivisa in 4 quote annuali di pari importo. La spesa
ammissibile alle detrazioni e pari a 18.075,99 euro. Anche questa detrazione
spetta solo ogni 4 anni. Come per l'IVA, nel caso in cui il veicolo sia
cancellato dal PRA prima dei 4 anni è possibile accedere nuovamente al
beneficio. In caso di furto e non ritrovamento del mezzo, sarà possibile
usufruire nuovamente dell'agevolazione, ma sottraendo dalla spesa di
18.075,99 euro il rimborso assicurativo.
- le spese per le riparazioni dell'auto, escluse quelle di
ordinaria manutenzione, sono detraibili, sempre con il vincolo dei 4 anni
- le spese sostenute per i servizi di interpretariato
(riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381) . Per poter
fruire della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso
delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di
interpretariato.
Sia per gli oneri per i quali
è riconosciuta la detrazione dell'IVA, sia per le spese sanitarie
deducibili dal reddito complessivo occorre conservare: la documentazione
fiscale, rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o
quietanze), acquisire e conservare una certificazione del medico curante che
attesti che quel sussidio tecnico o informatico è volto a facilitare
l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto
portatore di handicap.