Dal 1 ° gennaio 2001, in base
alla Legge 21/11/2000, n. 342, art. 50,
e in vigore l'estensione ai sordomuti dell'aliquota IVA al 4% per I'acquisto
di autovetture.
Non sarà più necessario
che l'autovettura abbia subito un particolare adattamento preventivo presso
la Motorizzazione Civile: sarà quindi agevolato I'acquisto di una normale
autovettura, purchè di cilindrata fino a 2000 c.c., se con motore a benzina,
e a 2800 c.c., se con motore diesel. E' applicabile l'IVA al 4% anche alle
prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dalla
persona disabile.
L'aliquota si applica solo per
acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli
sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei
loro confronti).
La detrazione si applica
sull'importo totale della spesa sostenuta, comprensiva di IVA (a meno che la
persona disabile interessata scarichi l'IVA, in quanto soggetto d'imposta e
quindi, in conclusione, non sostenendo
quella spesa, non abbia diritto a detrarla). Si
può beneficiare di questa agevolazione
solo una volta ogni 4 anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro
Automobilistico (per distruzione o rottamazione) avvenute prima della
scadenza del quadriennio.
E' necessaria la
seguente documentazione che va consegnata al venditore:
- Fotocopia della patente speciale (o copia della richiesta di rilascio
della patente speciale) che dovrà essere conseguita entro 1 anno dalla data
delta richiesta, quando è il
disabile stesso a presentare la richiesta
- Certificazione di 'sordomutismo' o di handicap grave ai sensi della Legge
104
- Autocertificazione attestante che nel quadriennio antecedente non si è beneficiato
dell'applicazione dell'IVA agevolata per I'acquisto di altro autoveicolo.
- Nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo, documento
attestante che il disabile è fiscalmente
a carico (fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi) o
autocertificazione.
Si allega il
modulo 'autocertificazione per acquisto auto'