D.T.S. E AUSILI PREVISTI DAL NOMENCLATORE
 

La fornitura degli ausili è stata regolamentata dalle seguente Legge 833/78 che disciplina il Nomenclatore Tariffario (art. 26) e il D.M. della Sarrità n 332 del 27/8/99 "Regolamento recante norme di assistenza protestica erogabili nell 'ambito del Servizio Sanitario nazionale".

Comunicatori telefonici

 

L'unico comunicatore telefonico riconosciuto rimane il DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti). I telefoni cellulari, anche se dotati dei requisiti previsti dalla legge (possibilità di inviare un messaggio di allarme in voce premorizzato e di inviare un messaggio scritto e visualizzato ad altro comunicatore per sordi), non sono riconosciuti riconducibili da tutte le ASL. (non vi è nessuna circolare esplicativa su questo argomento), tranne quei communicatori come la serie 9 della NOKIA (varia da regione a regione).
Per maggiori informazioni, si legge l'argomento "Riconducibilità "Comunicatore telefonico NOKIA" nell'elenco dei benefici e agevolazioni.

 

 

 Sistemi di trasmissione IR o FM

 

I sistemi di trasmissione che utilizzano onde radio in modulazione di frequenza o raggi infrarossi per inviare direttamente alla protesi il messaggio sonoro raccolto da un micru1îkno posto in prossimità dell'oratore, superano le difficoltà che solitamente i! sordo incontra nel recepire un messaggio in ambiente rumoroso o caratterizzato da cattiva acustica.

 

Queste apparecchiature possono essere prescritte per legge esclusivamente in età scolare, per alunni che abbiano già superato la fase di adattamento protesico e che abbiano acquisito una buona esperienza sonora.

 

Questi ausili sono compresi nel Nomenclatore Tariffario ma alcune ASL impongono un fornitore unico (e quindi una marca specifica), in quanto hanno ritenuto obbligatorio procedere ad una gara di appalto per l'approvvigionamento di questi dispositivi. Anche questa è una questione aperta dato che si ritiene che l'obblìgo della gara di appalto per questi dispositivi dovesse solo stabilirne l'importo che l’ASL poteva riconoscere e non imporre una marca specifica: l'ASL infatti non riunisce direttamente l'apparecchiatura, come per altri ausili, ma rimanda ad una ditta rivenditrice